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Tribunali Emilia-Romagna > Indennità di accompagnamento
Data: 19/09/2005
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 338/05
Parti: Slc/Poste Italiane s.p.a.
TRIBUNALE DI PARMA - INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO


Un invalido ultrasessantacinquenne chiede l’indennità di accompagnamento, ma non la ottiene perché la Commissione competente nega la sussistenza del requisito sanitario. Si rivolge al Tribunale del lavoro di Parma che preliminarmente respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS (cfr. Cass. S.U. n. 483/2000; Cass. S.U. n. 529/2000; Cass. n. 2192/2001; Cass. n. 3244/2001; Cass. n. 3504/2001) non essendo contestato che sia proprio l’INPS il soggetto tenuto ad erogare la prestazione richiesta dalla parte ricorrente (v. nello stesso senso Cass. n. 6565/2004; Cass. n. 15347/2004; Cass. 16607/2004; Cass. n. 17070/2004) confermando anche la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze (conforme App. Bologna sent. n. 602/2002) ed escludendo invece quella del Comune e della Regione. Il Giudice, pur avendo disposto una CTU con esito negativo, accoglie ugualmente la domanda perché: a) aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale (Cass. 4904/2001) secondo cui per gli ultrasessantacinquenni è sufficiente che sussista “una persistente difficoltà a svolgere funzioni e compiti propri dell’età”; b) l’invalido ha potuto produrre la certificazione di un istituto specializzato (pubblico) da cui si ricava che egli riesce a compere “solo pochi atti della vita (due su sei) e la “incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita comprende la situazione della persona che, pur potendo spostarsi nell’ambiente domestico o fuori non sia, per la natura della malattia, in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo (Cass. 667/ 04; Cass. 3212/02; Cass. 1268/05; Cass. 13362/03)”